In tema di condominio, è valida la
delibera condominiale che divide le spese in millesimi pur in mancanza
di tabelle millesimali e del regolamento. Essa non è viziata di eccesso
di potere in assenza di una motivazione circa l'affidamento dell'appalto
alla ditta cui sono stati affidati i lavori, e le cui spese sono state
appunto ripartite per millesimi, se è l'assemblea a scegliere quella
determinata ditta. Va quindi rigettato il ricorso di un condomino che ha
impugnato una delibera condominiale che ha di fatto approvato un
preventivo di spesa per lavori straordinari di manutenzione awww.condominioweb.com Così si è pronunciato il Tribunale di Taranto nella sentenza n. 73 del 12 gennaio 2016,
ove è stato precisato che si possono dividere le spese per millesimi in
mancanza di tabelle approvate: conta il fatto concludente del pagamento
costante con criteri prestabiliti. Questi i
fatti di causa. Un condomino, in qualità di proprietario di unità
immobiliare, impugnava una delibera eccependo che l'assemblea era stata
convocata da soggetto non abilitato e che non aveva avuto alcuna
preventiva comunicazione della riunione; altresì, contestava la mancanza
di tabelle millesimali e di regolamento, di conseguenza l'eccesso di
potere dell'amministratore per aver affidato i lavori ad una ditta
appaltatrice. Costituendosi in giudizio, il condominio
resistente, contestava in toto tutte pretese del condomino ricorrente.
Nel corso del procedimento, preliminarmente, è emerso dalla
documentazione in atti che l'assemblea era stata validamente convocata
da soggetto abilitato, nonché amministratore nominato in forza di una
precedente delibera; inoltre, quanto alla tempestività della
comunicazione, quest'ultima era stata inviata nel rispetto dei termini
di legge Orbene, nel merito, quanto alle
doglianze della mancanza delle tabelle millesimali e di regolamento
(incompetenza dell'assemblea a decidere), parte resistente, ha prodotto
documentazione, costituita da delibere assembleari, dalla quale si
desume che molte decisioni relative alla gestione condominiale sono
state prese in maniera efficace e senza alcuna impugnazione, sicché è
chiaro che sono stati seguiti criteri e parametri condivisi da tutti i
condomini, a dimostrazione della sussistenza delle tabelle. Sul punto,
il giudice adito, nella pronuncia in commento, richiamando un principio
consolidato in giurisprudenza, ha precisato che la preesistenza di tabelle millesimali non è necessaria per il funzionamento e la gestione del condominio,
non solo ai fini della ripartizione delle spese, ma neppure per la
costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni. Pertanto,
la formazione delle tabelle millesimali nonché la loro modifica, non
necessita di forma scritta ad substantiam ed è desumibile anche da facta
concludentia, quale il costante pagamento per più anni delle quote
millesimali secondo criteri prestabiliti, invece dalla formale
approvazione, fatta salva la possibilità del singolo condomino di
impugnare la ripartizione delle spese quando questa non rispetti i
criteri dettati dalla legge, per essere divergenti il valore della quota
considerato ai fini della spesa e quello reale del bene in proprietà
esclusiva. (In tal senso Cass. n. 12471 del 19 luglio 2012 e n. 3245 del 10 febbraio 2009).
Per le ragioni esposte, è risultato infondato il motivo di invalidità
collegato alla mancanza di tabelle millesimali e del regolamento. Quanto invece all'affidamento dei lavori
non si può accusare l'assemblea di eccesso di potere solo per non aver
motivato la scelta della ditta che poi ha eseguito i lavori consistenti
in frontalini, fioriere e muretti dei parapetti. Si tratta di elementi
strutturali che, conferendo identità estetica al fabbricato e alla sua
facciata vanno a incidere su entità condominiali e che la relativa spesa
va deliberata dall'assemblea. A tal proposito, il giudice pugliese ha precisato che l'assemblea
può liberamente compiere le sue scelte operative e devono ritenersi
tassative le limitazioni poste dalla legge, talché, ove esercitasse un
sindacato di controllo sulle valutazioni e determinazioni dell'assise,
il giudice finirebbe con il sostituirsi alla volontà dei partecipanti al
condominio senza nessuna previsione normativa che ve lo legittimi. (In tal senso Cass. Civ. n. 637 del 21 gennaio 2000). Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, conformemente al citato orientamento giurisprudenziale, la domanda del condomino ricorrente è stata rigettata con condanna alle spese a favore del condominio resistente.www.condominioweb.com