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Valida la delibera che affida i lavori nel condominio senza motivare la scelta della ditta appaltatrice

In tema di condominio, è valida la delibera condominiale che divide le spese in millesimi pur in mancanza di tabelle millesimali e del regolamento. Essa non è viziata di eccesso di potere in assenza di una motivazione circa l'affidamento dell'appalto alla ditta cui sono stati affidati i lavori, e le cui spese sono state appunto ripartite per millesimi, se è l'assemblea a scegliere quella determinata ditta. Va quindi rigettato il ricorso di un condomino che ha impugnato una delibera condominiale che ha di fatto approvato un preventivo di spesa per lavori straordinari di manutenzione awww.condominioweb.com

Così si è pronunciato il Tribunale di Taranto nella sentenza n. 73 del 12 gennaio 2016, ove è stato precisato che si possono dividere le spese per millesimi in mancanza di tabelle approvate: conta il fatto concludente del pagamento costante con criteri prestabiliti.

Questi i fatti di causa. Un condomino, in qualità di proprietario di unità immobiliare, impugnava una delibera eccependo che l'assemblea era stata convocata da soggetto non abilitato e che non aveva avuto alcuna preventiva comunicazione della riunione; altresì, contestava la mancanza di tabelle millesimali e di regolamento, di conseguenza l'eccesso di potere dell'amministratore per aver affidato i lavori ad una ditta appaltatrice.

Costituendosi in giudizio, il condominio resistente, contestava in toto tutte pretese del condomino ricorrente. Nel corso del procedimento, preliminarmente, è emerso dalla documentazione in atti che l'assemblea era stata validamente convocata da soggetto abilitato, nonché amministratore nominato in forza di una precedente delibera; inoltre, quanto alla tempestività della comunicazione, quest'ultima era stata inviata nel rispetto dei termini di legge

Orbene, nel merito, quanto alle doglianze della mancanza delle tabelle millesimali e di regolamento (incompetenza dell'assemblea a decidere), parte resistente, ha prodotto documentazione, costituita da delibere assembleari, dalla quale si desume che molte decisioni relative alla gestione condominiale sono state prese in maniera efficace e senza alcuna impugnazione, sicché è chiaro che sono stati seguiti criteri e parametri condivisi da tutti i condomini, a dimostrazione della sussistenza delle tabelle.

Sul punto, il giudice adito, nella pronuncia in commento, richiamando un principio consolidato in giurisprudenza, ha precisato che la preesistenza di tabelle millesimali non è necessaria per il funzionamento e la gestione del condominio, non solo ai fini della ripartizione delle spese, ma neppure per la costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni.

Pertanto, la formazione delle tabelle millesimali nonché la loro modifica, non necessita di forma scritta ad substantiam ed è desumibile anche da facta concludentia, quale il costante pagamento per più anni delle quote millesimali secondo criteri prestabiliti, invece dalla formale approvazione, fatta salva la possibilità del singolo condomino di impugnare la ripartizione delle spese quando questa non rispetti i criteri dettati dalla legge, per essere divergenti il valore della quota considerato ai fini della spesa e quello reale del bene in proprietà esclusiva. (In tal senso Cass. n. 12471 del 19 luglio 2012 e n. 3245 del 10 febbraio 2009). Per le ragioni esposte, è risultato infondato il motivo di invalidità collegato alla mancanza di tabelle millesimali e del regolamento.

Quanto invece all'affidamento dei lavori non si può accusare l'assemblea di eccesso di potere solo per non aver motivato la scelta della ditta che poi ha eseguito i lavori consistenti in frontalini, fioriere e muretti dei parapetti. Si tratta di elementi strutturali che, conferendo identità estetica al fabbricato e alla sua facciata vanno a incidere su entità condominiali e che la relativa spesa va deliberata dall'assemblea.

A tal proposito, il giudice pugliese ha precisato che l'assemblea può liberamente compiere le sue scelte operative e devono ritenersi tassative le limitazioni poste dalla legge, talché, ove esercitasse un sindacato di controllo sulle valutazioni e determinazioni dell'assise, il giudice finirebbe con il sostituirsi alla volontà dei partecipanti al condominio senza nessuna previsione normativa che ve lo legittimi. (In tal senso Cass. Civ. n. 637 del 21 gennaio 2000).

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, conformemente al citato orientamento giurisprudenziale, la domanda del condomino ricorrente è stata rigettata con condanna alle spese a favore del condominio resistente.www.condominioweb.com

fonte:condominioweb.com